ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE

L’ordinamento dello stato civile è disciplinato da ultimo dal D.P.R. 3 novembre 2000 n.396.
L’ ordinamento dello stato civile, disciplinato dal D.P.R. 3 novembre 2000 n.396, ha l’importante funzione di consentire l’individuazione dello status della persona in seno a due ambiti sociali: lo Stato e la famiglia.


FUNZIONI DI STATO CIVILE

Ricevere, per mezzo di dichiarazioni verbali, riprodotte per iscritto nei registri e/o negli archivi informatici, oppure di atti scritti, annotati o trascritti nei registri stessi, la documentazione essenziale che descrive quel determinato complesso di eventi; conservare tale documentazione, perché dai fatti ed atti da essa rappresentati la persona trae la titolarità di specifici e particolari diritti e obblighi verso lo Stato e verso gli altri consociati; rilasciare, a chi vi abbia interesse, le relative certificazioni. Il valore probatorio di tale documentazione fa fede fino a querela di falso.
Un’altra funzione essenziale del servizio pubblico dello stato civile è quella di garantire l’attualità della documentazione in modo che essa sia continuamente aggiornata rispetto alla persona. Ciò comporta il collegamento sistematico tra atti e fatti diversi ma successivi l’uno all’altro per consentire il costante ed immediato adeguamento alla realtà della documentazione in oggetto.


I COMPITI DELL´ UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

  • formare, archiviare, conservare e aggiornare tutti gli atti dello stato civile e curare, nelle forme previste, la trasmissione dei dati al centro nazionale di raccolta di cui all’att. 10, comma 2, Iett.d dello stesso regolamento;
  • trasmettere alle Pubbliche Amministrazioni che ne fanno richiesta in base alle norme vigenti gli estratti e i certificati che concernono lo stato civile, in esenzione da ogni spesa;
  • rilasciare, nei casi previsti, gli estratti e i certificati che riguardano lo stato civile;
  • verificare, per le Pubbliche Amministrazioni che ne fanno richiesta, la veridicità dei dati contenuti nelle autocertificazioni prodotte dai cittadini in tutti i casi consentiti dalla legge.

REGISTRI DELLO STATO CIVILE

I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sull’ordinamento dello stato civile.


FORMAZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE 

La formazione degli atti dello stato civile può avvenire in tre modi:

  • per iscrizione: registrazione degli atti ricevuti direttamente dall’ ufficiale dello stato civile che tiene i registri;
  • per trascrizione: la registrazione che ha per oggetto gli atti ricevuti da altro pubblico ufficiale o emessi da altra autorità;
  • per annotazione: una registrazione accessoria ad altro atto già registrato.

FORZA PROBATORIA DEGLI ATTI

Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l’ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.


PUBBLICITÀ DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE

I registri dello stato civile sono pubblici. Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte. Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

 

MODULISTICA

Autocertificazione di stato civile

Modulo richiesta certificati

Richiesta prenotazione matrimonio civile

INFORMATIVA

Certificati di stato civile

Cittadinanza italiana

Decesso

Dichiarazione di nascita

Matrimonio civile

Matrimonio civile di cittadini stranieri non residenti in Italia

Matrimonio religioso valido agli effetti civili

Pubblicazioni di matrimonio

Separazioni e divorzi davanti all’ufficiale dello Stato Civile

Unione Civile

Pagina aggiornata il 27/10/2023

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