Separazioni e divorzi davanti all’ufficiale dello Stato Civile

COS’È

Con il D.L. 12/9/2014 n.132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n.162 è stata data la possibilità ai legali ed agli ufficiali dello stato civile di ricevere le dichiarazioni di separazione e scioglimento del vincolo coniugale. Tra le misure urgenti di degiurisdizionalizzazione sono disciplinate le norme che individuano condizioni e modalità per giungere all’accordo di separazione/divorzio, in particolare i commi 1 e 2 dell’art.12 del D.L. prevedono che, a decorrere dall’11/12/2014, i coniugi, se non ci sono figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o non economicamente autosufficienti, possono concludere innanzi all’ufficiale dello stato civile, un accordo di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e/o un accordo di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.


COMPETENZA TERRITORIALE

Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’ufficiale dello stato civile del Comune:

  • di residenza di uno dei coniugi;
  • in cui è iscritto l’atto di matrimonio a seguito di celebrazione;
  • in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso;
  • in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero.

L’assistenza di un avvocato è facoltativa.


CONDIZIONI PER POTERSI RIVOLGERE ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

Possono avvalersi di questa modalità semplificata tutte quelle coppie che in comune:

  • non abbiano figli minori;
  • non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
  • non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n.104/1992);
  • non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
  • raggiungano l’accordo senza alcuna clausola contenente “patti di trasferimento patrimoniale” produttivi di effetti traslativi di diritti reali.  Sono ammessi rapporti obbligatori che non producono effetti traslativi. Non è ammessa la previsione della corresponsione, in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio.

In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte.


AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Per avviare la procedura è possibile rivolgersi all’ufficiale di stato civile per chiedere informazioni sulla documentazione occorrente, sottoscrivendo successivamente, da parte di entrambe i coniugi, specifico  modulo per conferire dati per l’acquisizione dei documenti. Acquisiti i documenti necessari, l’ufficiale di stato civile fisserà un appuntamento per sottoscrivere l’accordo.


SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO E SUA CONFERMA

Il giorno dell’accordo, l’ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l’accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso. Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’ufficiale di stato civile per confermare l’accordo. La mancata comparizione nel giorno concordato, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.


DOCUMENTI DA PRESENTARE

  • documenti di identità;
  • (nel caso di divorzio) Sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno 12 mesi per la procedura di separazione giudiziale e di 6 mesi nel caso di separazione consensuale a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale oppure copia dell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati, trascorsi più di 6 mesi dalla data certificata nell’accordo stesso, oppure l’atto contenente l’accordo di separazione concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, trascorsi più di 6 mesi dalla data dell’atto contenente l’accordo stesso.
  • (nel caso di modifica delle precedenti condizioni) precedente accordo.

COSTI DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento prevede un diritto fisso pari a € 16,00, da versare all’atto della firma dell’accordo (art.12 c.6 D.L. n.132/2014 convertito dalla L.162/2014 – Delibera G.M. n.8 del 03/02/2015)


DECORRENZA DEGLI EFFETTI

Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell’accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell’accordo. Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, l’accordo è immediatamente efficace.


MODULISTICA e INFORMATIVA DEL SERVIZIO

Avvio del procedimento per separazione e divorzi

Pagina aggiornata il 27/10/2023

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