Residenza – Trasferimento all’estero

COS’È

Il cittadino italiano che trasferisce la propria residenza all’estero, per un periodo di tempo superiore ad un anno, deve chiedere la cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) e l’iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) dello stesso Comune.  Con l’iscrizione all’A.I.R.E. il cittadino italiano mantiene la propria iscrizione nelle liste elettorali del Comune.

Il cittadino straniero o comunitario che trasferisce la propria dimora abituale in uno Stato estero deve richiedere la cancellazione dall’Anagrafe del Comune di residenza in Italia.


DOVE RIVOLGERSI E COME

L’iscrizione all’A.I.R.E. del cittadino italiano si effettua a seguito della dichiarazione resa dall’interessato entro 90 giorni dall’espatrio, direttamente presso l’Ufficio Consolare della circoscrizione estera di residenza, che successivamente provvede a comunicare la variazione al Comune italiano di ultima residenza. Ciò comporta l’automatica cancellazione dal registro della popolazione residente e l’iscrizione in AIRE entro due giorni dal ricevimento del modello consolare. L’iscrizione in AIRE decorre dalla data di ricevimento del modello stesso da parte del Comune.

Il cittadino italiano può anche rendere la dichiarazione di espatrio, prima di partire, all’Ufficio Servizi Demografici del Comune italiano di residenza, utilizzando il modulo predisposto dal Ministero dell’Interno (e reso disponibile nella documentazione allegata a questa pagina). La dichiarazione può essere trasmessa con le modalità di cui all’art.38 del D.P.R. 445/2000 (raccomandata, fax o via telematica), prestando particolare attenzione a quanto indicato in merito ai dati obbligatori.

Il cittadino italiano ha comunque l’obbligo di recarsi entro 90 giorni dall’arrivo all’estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio. Il Consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione all’AIRE. La cancellazione dal registro della popolazione residente e l’iscrizione all’AIRE, in tal caso, decorrono dalla data in cui l’interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al comune e saranno effettuate entro due giorni dal ricevimento del modello consolare. Se entro un anno il Comune non riceve dal Consolato la richiesta di iscrizione all’AIRE, sarà avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità.

La dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero del cittadino straniero deve essere presentata  direttamente presso l’Ufficio Servizi Demografici oppure inviata per raccomandata o per via telematica attraverso la compilazione del modulo predisposto dal Ministero dell’Interno (e reso disponibile nella documentazione allegata a questa pagina), con le modalità di cui all’art.38 del D.P.R. 445/2000, prestando particolare attenzione alla compilazione dei dati obbligatori. A seguito della presentazione o invio del suddetto modulo, il richiedente non cittadino italiano sarà cancellato dall’anagrafe del Comune di residenza per emigrazione all’estero.

Gli indirizzi di riferimento dell’Ufficio Servizi Demografici sono:

 La trasmissione per via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:

  1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  2. che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  3. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  4. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

COSA OCCORRE

Alla dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero deve essere allegata copia del documento di riconoscimento del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

Il richiedente deve compilare l’apposito modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.


NOTE

Si possono trovare ulteriori informazioni consultando il sito del Ministero dell’Interno (http://www.interno.it settore servizi demografici). Inoltre è possibile trovare informazioni alla voce Uffici Consolari sul sito del Ministero degli Esteri (www.esteri.it )


 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 24/12/1954, n.1228; D.P.R. 30/5/1989, n.223; D.L. 09/02/2012, n.5 convertito in Legge 04/4/2012, n.35; D.P.R. 25/7/1998, n.286; Legge 27/10/1988, n.470; D.P.R. 6/9/1989, n. 323; Circolari Ministeriali.


MODULISTICA e INFORMATIVA DEL SERVIZIO

Dichiarazione di trasferimento all’estero

Pagina aggiornata il 31/10/2023

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri