Matrimonio religioso valido agli effetti civili

COS’È

La Costituzione italiana qualifica l’istituto del matrimonio come fondamento della famiglia e statuisce che esso è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare. (artt.29 e 30 della Costituzione)

Sono riconosciuti gli effetti civili del matrimonio secondo il rito cattolico o di altri culti, sia che siano state stipulate le Intese con lo Stato Italiano, sia che non siano state stipulate. In questi casi, il Parroco o il Ministro di Culto davanti al quale il matrimonio sarà celebrato, richiede le Pubblicazioni di matrimonio all’Ufficiale dello Stato Civile.


DOVE RIVOLGERSI

Al Parroco della parrocchia di appartenenza di uno degli sposi o al Ministro di culto, per effettuare la richiesta di pubblicazione e all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per fissare la data della pubblicazione (o, in caso di cittadini stranieri non residenti, per la dichiarazione di assenza di impedimenti).


QUANDO

In accordo col Parroco o Ministro del culto.


REQUISITI

Essere in regola con le pubblicazioni di matrimonio


COSA OCCORRE

Certificato di eseguite pubblicazioni ovvero  nulla osta o autorizzazione alla celebrazione del matrimonio, a seconda della tipologia del culto scelto. Il documento viene rilasciato dall’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza degli sposi, se uno di essi è residente in Italia.

I cittadini stranieri non domiciliati né residenti in Italia  sono esenti dalle pubblicazioni di matrimonio; è sufficiente che essi dichiarino all’Ufficiale dello Stato Civile che non esistono fra essi impedimenti di parentela, affinità adozione o affiliazione, a termini dell’art.87, n.1, 2 e 4 del codice civile, né che sussistono altri impedimenti ai sensi degli artt. 85, 86 e 88 dello stesso codice. In questo caso il nulla osta o autorizzazione alla celebrazione viene rilasciato dall’Ufficio dello Stato Civile del luogo del matrimonio, dopo avere espletato le pratiche relative alla dichiarazione di assenza di impedimenti.

COME

Il Parroco o il Ministro del culto stabilisce, in accordo con gli sposi, il giorno, l’ora, e il luogo della celebrazione, secondo il rito religioso.

Se i futuri sposi vogliono sposarsi in una Chiesa di parrocchia ubicata in un Comune diverso da quello di Radda in Chianti, il Parroco che ha effettuato le pubblicazioni religiose e richiesto quelle civili, provvederà alla necessaria delega per il nuovo celebrante secondo le norme del diritto canonico.

Il Parroco o il Ministro del culto celebra il matrimonio religioso e, entro i successivi cinque giorni, fa recapitare l’atto di matrimonio al Comune nel cui territorio è stato celebrato ai fini della trascrizione.

Nel caso di sposi con residenza diversa da quella del luogo di celebrazione, l’Ufficiale dello Stato Civile provvederà a trasmettere copia dell’atto trascritto  ai Comuni di residenza.

Subito dopo la trascrizione dell’atto, l’Ufficio che l’ha eseguita può rilasciare estratti e/o certificati di matrimonio.


SPESE

In caso di celebrazione di matrimonio di cittadini stranieri non residenti in Italia, la tariffa di contribuzione per l’espletamento delle pratiche relative alla dichiarazione di assenza di impedimenti,  è comunicata direttamente dall’Ufficio agli interessati.


NOTE

  • Al momento del matrimonio può effettuarsi il riconoscimento da parte di uno o di entrambi i genitori di figli naturali, oppure la sola legittimazione se il riconoscimento è già avvenuto in precedenza. In questi casi occorre darne preventiva informazione all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione, per le annotazioni sugli atti di nascita dei figli.
  • Contestualmente alla celebrazione, gli sposi dichiarano all’Ufficiale dello Stato Civile il regime patrimoniale da loro scelto, dandone preventivo avviso all’Ufficio per la preparazione dell’atto. La scelta può essere successivamente cambiata con dichiarazione di fronte a un notaio, che viene trasmessa all’Ufficiale di Stato Civile per l’annotazione sull’atto di matrimonio.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 3.11.2000, n.396 – Codice Civile – Normativa concordataria

Pagina aggiornata il 27/10/2023

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