COS’È
I documenti di riconoscimento considerati validi sono: la Carta d’Identita’, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, ogni qual volta il cittadino debba presentare istanze o decida di avvalersi della facoltà di produrre dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà da far recapitare agli uffici della Pubblica Amministrazione o a Gestori di Pubblico Servizio, queste dovranno risultare munite di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
art. 35 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
Pagina aggiornata il 31/10/2023