Convivenze di fatto

COS’È
La Legge 20 maggio 2016, n.76 con l’art.1 commi dal 36 al 69, reca la disciplina delle convivenze di fatto conferendo  un riconoscimento giuridico ad un fatto rilevante dal punto di vista sociale.
Sono definiti “conviventi di fatto” due persone maggiorenni (siano esse di diverso o dello stesso sesso) unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (comma 36 *).


DOVE RIVOLGERSI
La dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto viene resa presso l’Ufficio Servizi Demografici del Comune secondo le modalità dell’art.4 e lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento anagrafico (D.P.R. n.223/1989).
La competenza è dell’Ufficiale di Anagrafe.
La dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto può essere presentata direttamente all’’Ufficio oppure  effettuata con le modalità di cui all’art.38 del D.P.R. 445/2000, prestando particolare attenzione a quanto indicato in merito agli allegati ed ai dati obbligatori.
La trasmissione telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:

  • Che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  • Che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Gli indirizzi di riferimento dell’Ufficio Servizi Demografici sono:
c/o Comune di Radda in Chianti, Piazza Francesco Ferrucci, 1 – 53017 Radda in Chianti
 0577 738062 (è NECESSARIO specificare l’ufficio destinatario)
 anagrafe@comune.raddainchianti.si.it
PEC demografici.radda@pec.consorzioterrecablate.it


COSTITUZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO
La convivenza di fatto si costituisce con una dichiarazione, resa con i criteri previsti per le dichiarazioni anagrafiche e quindi da ciascuno dei due componenti la coppia, all’ufficiale d’anagrafe, utilizzando il modulo predisposto.
La dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto può essere effettuata:

  • contestualmente alla dichiarazione anagrafica di residenza (per trasferimento da altro Comune o dall’estero o per cambio di indirizzo)
  • posteriormente alla dichiarazione di residenza, nel caso in cui i componenti  risultino già  coabitanti allo stesso indirizzo.

Successivamente alla ricezione della dichiarazione l’ufficiale d’anagrafe dispone anche gli accertamenti anagrafici finalizzati a verificare la stabile convivenza.


COSA OCCORRE
Occorre compilare e sottoscrivere personalmente e congiuntamente  il modulo predisposto, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Nel caso di cittadini non italiani, occorre produrre documentazione rilasciata dalle Autorità dello Stato di appartenenza a dimostrazione dell’assenza di vincoli di stato civile (coniugio o unione civile).


OBBLIGHI
I conviventi di fatto hanno l’obbligo di reciproca assistenza.


DIRITTI

  • I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
  • In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
  • Ciascun convivente di fatto può  designare (in forma scritta e autografa oppure in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone) l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:     -in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;      -in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
  • Salvo quanto previsto dall’articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
  • Il diritto di cui sopra viene meno se nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
  • Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.
  • Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.
  • Estensione al convivente della disciplina relativa all’impresa familiare (art.230-ter codice civile): Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ad ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine  all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.
  • Legittimazione al convivente di fatto ad instaurare i procedimenti di interdizione o inabilitazione ed amministrazione di sostegno: il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all’articolo 404 del codice civile.
  • Estensione dei diritti risarcitori già previsti per il coniuge al convivente di fatto: in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla  parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
  • I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
  • Diritto agli alimenti per il convivente in caso di cessazione della convivenza di fatto (art.1 comma 65, L.76/2016).

CONTRATTO DI CONVIVENZA
Ai conviventi è stata attribuita la facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali mediante un contratto di convivenza, le cui regole di costituzione, modifica, risoluzione, prevedono l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata da parte di un notaio o di un avvocato, che ne attesta la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Il professionista, ai fini dell’opponibilità ai terzi, ne trasmette copia, entro dieci giorni, al Comune di residenza dei conviventi. L’ufficiale d’anagrafe procede tempestivamente a registrare nella scheda di famiglia dei conviventi oltre che nelle schede individuali, la data ed il luogo di stipula, la data e gli estremi della comunicazione da parte del professionista; inoltre assicura la conservazione agli  atti dell’ufficio della copia del contratto.
Il contratto di convivenza reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto può contenere:
L’indicazione della residenza;

  1. Le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
  2. Il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.
  3. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza.

IMPEDIMENTI O NULLITÀ
Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.
Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:

  1. In presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
  2. In violazione del comma 36(*)
  3. Da persona minore di età
  4. Da persona interdetta giudizialmente
  5. In caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile.

Il contratto di convivenza si risolve per:

  1. Accordo delle parti
  2. Recesso unilaterale
  3. Matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona
  4. Morte di uno dei contraenti.

Anche la risoluzione del contratto di convivenza deve essere registrata nella scheda di famiglia dei conviventi, oltre che nelle schede individuali, mediante indicazione della data e del luogo della risoluzione, della causa e degli estremi della notifica, da parte del professionista, o della comunicazione, da parte dell’ufficiale dello stato civile.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 20/5/2016, n.76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
D.P.R. 30/5/1989, n.223 (Regolamento anagrafico della popolazione residente).


NOTE
“……. la dichiarazione anagrafica è richiesta dalla legge 76 del 2016 «per l’accertamento della stabile convivenza», quanto a dire per la verifica di uno dei requisiti costitutivi ma non anche per appurarne l’effettiva esistenza fattuale.” (Tribunale di Milano Sez. IX, Civile – ordinanza 31 maggio 2016)
A richiesta delle parti, in caso di necessità, l’ufficiale d’anagrafe potrà rilasciare uno specifico certificato conforme alla normativa prevista dal codice della privacy, contenente le risultanze anagrafiche del costituito rapporto fra le parti, compresa l’eventuale esistenza di un contratto di convivenza.

Pagina aggiornata il 31/10/2023

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