Autenticazione di atti in materia di passaggio di proprietà di beni mobili registrati (c.d. passaggi di proprietà)

COS’È

L’incaricato dell’Ufficio comunale effettua l’autentica della sottoscrizione del venditore attestando che la persona, previa identificazione, ha apposto la sua firma davanti a lui nel luogo e nella data indicati.


COME

L’autenticazione viene effettuata di norma nell’apposito spazio “T” sul retro del certificato di proprietà del veicolo. Per i veicoli immatricolati prima del 1994, privi del certificato di proprietà, l’autentica viene effettuata sull’atto di vendita, predisposto dal venditore, che verrà allegato al libretto di circolazione.


DOVE RIVOLGERSI

E’ possibile rivolgersi all’Ufficio Anagrafe, anche se non si è residenti nel Comune.


COSA OCCORRE

Occorre presentare il certificato di proprietà compilato nella parte relativa alla vendita, il documento di identità valido del dichiarante, fotocopia del documento valido dell’acquirente,  codice fiscale del dichiarante e dell’acquirente.

Per le persone fisiche occorre la firma del titolare del bene mobile registrato che si intende alienare.

In luogo del titolare può firmare altra persona munita di apposita procura o il tutore in sostituzione del soggetto interdetto.

Nel caso di regime patrimoniale di comunione dei beni, occorre l’autenticazione delle firme di entrambi i coniugi.

Nel caso in cui il venditore sia un cittadino extracomunitario, questi dovrà esibire il suo permesso di soggiorno.

Nel caso in cui il bene mobile registrato sia intestato non ad una persona fisica, ma ad una società,  l’atto di vendita può essere sottoscritto soltanto dal rappresentante in possesso dei poteri per il compimento dell’atto di vendita.


SPESE

una marca da bollo da € 16,00 e € 0,50 per diritti di segreteria


NOTE

Al soggetto autenticante spetta di verificare l’identità della persona che sottoscrive e dichiarare che la sottoscrizione è stata apposta alla propria presenza, indicando la data in cui è stata apposta. Non dovrà essere effettuata dall’autenticatore alcuna valutazione in merito al contenuto dell’atto.

La normativa  ha autorizzato ad effettuare le autentiche, oltre agli Uffici Comunali:  gli Sportelli Telematici dell’Automobilista (STA), Delegazioni ACI e Imprese di Consulenza Automobilistica (Agenzie Pratiche Auto), Uffici Provinciali dell’ACI che gestiscono il P.R.A., Uffici Provinciali della Motorizzazione (DTT).

E’ ancora consentito, comunque, di ricorrere al notaio.

Per il completamento della pratica (trascrizione e pagamento delle relative imposte) l’atto deve essere portato, entro i successivi sessanta giorni,  presso uno degli uffici provinciali dell’ACI o della Motorizzazione Civile, oppure presso una delegazione degli Automobile Club o ancora presso un’agenzia o studio di consulenza automobilistica.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto-legge n.223 del 04/7/2006 convertito con modificazioni con legge 04/8/2006 n. 248
Le autentiche si effettuano con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n.445

Pagina aggiornata il 31/10/2023

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