Assegno di maternità

ASSEGNO DI MATERNITA’ CONCESSO DAI COMUNI ED EROGATO DALL’INPS
(art.66 L.448/1998 – art.74 D.Lgs. 151/2001)

L’assegno di maternità è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall’INPS, riconosciuta alle madri che non beneficiano di nessuna indennità di maternità o che percepiscono un’indennità inferiore all’importo dell’assegno concesso dall’INPS.

Requisiti 

L’assegno di maternità è riconosciuto alle cittadine residenti nel Comune di Radda in Chianti, aventi la cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea, ovvero alle cittadine appartenenti a Paesi Terzi che si trovino nelle seguenti condizioni individuate con Delibera della Giunta n.137 del 15/11/2019:

  • cittadina rifugiata politica, suo familiare o superstite;
  • apolide, suo familiare o superstite;
  • titolare di permesso per protezione sussidiaria;
  • cittadina che abbia soggiornato legalmente in almeno due stati membri, suo familiare o superstite;
  • familiare di cittadino italiano, dell’Unione Europea o di cittadino soggiornante di lungo periodo non avente la cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • cittadina lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, o suo familiare;
  • cittadina titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro, o suo familiare, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014.

Modalità di richiesta

L’istanza deve essere presentata al Comune di residenza, utilizzando la modulistica allega, esclusivamente da parte dalla madre unitamente all’attestazione ISEE redatta e calcolata ai sensi del DPCM 05/12/2013 n.159, valida alla data di presentazione della domanda per prestazioni rivolte a minorenni e che includa il minore per il quale è richiesto l’assegno.

In mancanza della madre hanno diritto all’assegno i soggetti di cui all’art.11, comma 1, lettere a), b) e c) del Decreto Ministeriale n.452/2000.

La domanda deve essere presentata nel termine inderogabile di 6 mesi dalla data del parto, o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in adozione o in affidamento preadottivo.

Modalità di erogazione

L’assegno, corrispondente a 5 mensilità, decorre dal momento in cui la condizione si è verificata e verrà erogato direttamente dall’INPS alla richiedente, dopo l’esito positivo delle eventuali verifiche di competenza di quest’ultimo.

Nel caso in cui la madre sia beneficiaria di trattamento previdenziale inferiore alla misura indicata, l’assegno verrà erogato per la differenza.

Gli importi dell’assegno e limiti dei requisiti economici del nucleo familiare – valore ISEE minorenne-  per l’accesso al beneficio, vengono ricalcolati annualmente dall’INPS su base ISTAT

(link: importi per l’anno 2024)

Al momento della domanda è necessario indicare un codice IBAN che può essere riferito a un conto corrente bancario, postale, a una carta o a un libretto, di cui la richiedente sia  intestataria o cointestataria.

Dove rivolgersi

Servizio Affari generali – Ufficio Servizi Demografici (piano terra) in orario di apertura al pubblico

Per maggiori informazioni, è opportuno consultare il sito INPS – “Assegno di maternità dei Comuni

 

MODULISTICA e INFORMATIVA DEL SERVIZIO

Domanda Assegno di Maternità

 

Pagina aggiornata il 26/03/2024

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