Residenza – Trasferimento da altro comune o dall’estero

COS’È

Chiunque, cittadino italiano o straniero, dimori in modo stabile sul territorio del Comune (dimora abituale) ha l’obbligo di richiedere l’iscrizione anagrafica per sé e per i propri familiari o conviventi nel termine di venti giorni dalla data del trasferimento.

La dichiarazione di cui all’art.13, comma 1, lettera a) del D.P.R. 30/5/1989, n.223 viene resa dal cittadino all’Ufficiale d’Anagrafe contestualmente alla richiesta di iscrizione anagrafica per provenienza da altro Comune o dall’estero.


DOVE RIVOLGERSI E COME

La dichiarazione anagrafica può essere presentata  direttamente presso l’Ufficio Servizi Demografici oppure inviata per raccomandata o per via telematica, attraverso la compilazione del modulo predisposto dal Ministero dell’Interno (e reso disponibile nella documentazione allegata a questa pagina), con le modalità di cui all’art.38 del D.P.R. 445/2000, prestando particolare attenzione a quanto indicato in merito agli allegati ed ai dati obbligatori. Al fine di evitare la irricevibilità della dichiarazione, si invita ad effettuare una preventiva verifica direttamente con l’Ufficio Servizi Demografici circa l’esatta individuazione dell’indirizzo e del numero civico dell’abitazione oggetto di residenza.

Gli indirizzi di riferimento dell’Ufficio Servizi Demografici sono:

 La trasmissione per via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:

  1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  2. che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  3. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  4. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

 

E’ possibile inoltre effettuare la dichiarazione di residenza  mediante accesso al portale dell’ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) – nell’area riservata ai servizi al cittadino – con la propria identità digitale (carta d’identità elettronica, SPID, o CNS), compilare online la richiesta anagrafica per sé e per i componenti la propria famiglia anagrafica e inviarla in automatico al Comune, seguendo le indicazioni pubblicate nell’area del servizio.

Dall’area riservata si può consultare, inoltre, lo stato di avanzamento della richiesta presentata e indicare una mail alla quale ricevere gli aggiornamenti.

 


COSA OCCORRE

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

Il richiedente deve compilare l’apposito modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Con l’entrata in vigore dell’art.5 del decreto-legge n.47 del 28 marzo 2014 convertito nella legge 23 maggio 2014, n.80, recante “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per EXPO 2015”, ai fini della ricevibilità della dichiarazione di residenza, è necessario altresì dichiarare di essere legittimamente in possesso dell’alloggio, specificarne  il titolo e corredare la dichiarazione delle informazioni necessarie per la verifica da parte dell’Ufficio Anagrafe.

– CITTADINI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA:

L’iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri è subordinata al possesso della documentazione attestante la regolarità del soggiorno, così come stabilito dal D.Lgs. n.286/1998 e direttive seguenti. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea devono allegare la documentazione indicata nell’ allegato A.

– CITTADINI APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA:

L’iscrizione anagrafica dei cittadini appartenenti all’Unione Europea è subordinata alla verifica delle condizioni per il soggiorno in Italia, stabilite dal D.Lgs. n.30/2007 e s.m.i., che recepisce della Direttiva 2004/38/CE  relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Il cittadino appartenente all’Unione Europea che trasferisce la residenza da uno Stato estero deve allegare la documentazione indicata nell’ allegato B.

Successivamente alla conclusione del procedimento, l’Ufficio Anagrafe rilascia, su richiesta del cittadino, l’attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione Europea.

Il cittadino appartenente all’Unione Europea, trascorsi cinque anni di soggiorno continuativo nel territorio nazionale, può chiedere al comune di residenza l’attestazione di soggiorno permanente.

 

(Per maggiori informazioni consultare il sito del Ministero dell’Internohttp://www.interno.it sezione servizi demografici  “ come fare per ….. cambio residenza”)


TEMPI


A seguito della presentazione della dichiarazione di residenza  l’ufficiale d’anagrafe effettua tempestivamente, e comunque entro i due giorni lavorativi successivi, la registrazione della dichiarazione ricevuta, fermo restando che gli effetti giuridici della stessa decorrono dalla data di presentazione. L’Ufficio provvede ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione stessa e, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione si intenderà confermata.


NOTE

Nel caso in cui nel corso degli accertamenti svolti emergano discordanze con la dichiarazione resa, l’Ufficio procederà alla  comunicazione di cui all’art.10-bis della legge 7 agosto 1990, n.241 con l’indicazione degli eventuali requisiti mancanti; in tale fase sarà ammessa la presentazione di osservazioni e memorie scritte. In caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti l’Ufficio procederà al ripristino della posizione anagrafica precedente ed alla segnalazione di quanto emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza e al comune di provenienza. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicheranno le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che disciplinano rispettivamente la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.

Il mantenimento della iscrizione anagrafica resta subordinato alla permanenza della dimora abituale all’indirizzo dichiarato.

I cittadini stranieri hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale d’anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel Comune entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso/carta di soggiorno.  Il mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso/carta di soggiorno comporta la cancellazione dall’anagrafe. Nella fase di rinnovo non vi è decadenza dall’iscrizione anagrafica.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 24/12/1954, n.1228; D.P.R. 30/5/1989, n.223; D.L. 09/02/2012, n.5 convertito in Legge 04/4/2012, n.35; D.P.R. 25/7/1998, n.286; D.P.R. 31/8/1999, n.394; Direttiva CE 2004/38; D.Lgs.  06/02/2007, n.30 e Circolari Ministeriali.


MODULISTICA e INFORMATIVA DEL SERVIZIO

Dichiarazione di residenza

Dichiarazione di residenza Allegato A

Dichiarazione di residenza Allegato B

Pagina aggiornata il 31/10/2023

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