Dichiarazione di nascita

COS’È

La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.

In caso di filiazione legittima, ovvero nascita da genitori uniti in matrimonio, la dichiarazione di nascita può essere effettuata da uno dei genitori.

In caso di filiazione naturale, ovvero nascita da genitori non uniti fra loro in matrimonio, ai fini del riconoscimento entrambi i genitori devono effettuare la dichiarazione di nascita.

Nell’atto di nascita sono indicati: il luogo, l’anno, il mese, il giorno e l’ora della nascita, le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori legittimi nonché di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento di filiazione naturale, il sesso del bambino ed il nome che gli viene dato.

Il NOME imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre, i quali verranno tutti riportati negli estratti e nei certificati, anche anagrafici, che saranno rilasciati al medesimo. E’ divieto imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.

Ai fini del riconoscimento di un figlio nato in Italia da genitori stranieri   occorre produrre un’attestazione dell’Autorità diplomatica o consolare straniera che attesti che quel determinato soggetto che intende effettuare il riconoscimento abbia la capacità di poterlo fare, secondo la legge dello Stato di appartenenza. Il cognome del neonato straniero verrà attribuito conformemente a quanto dichiarato dal genitore.


COME

La dichiarazione può essere resa:

  • entro tre giorni dalla nascita, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuto il parto. Anche in tal caso la dichiarazione può contenere il riconoscimento contestuale di figlio naturale. Il direttore sanitario trasmette, per la trascrizione, la dichiarazione stessa all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita o, su loro richiesta, al Comune di residenza dei genitori (ovvero, nel caso di residenze in Comuni diversi, al Comune di residenza della madre, salvo diverso accordo tra i genitori);
  • entro dieci giorni dalla nascita, innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza dei genitori (nel caso in cui non risiedano nello stesso Comune, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre, salvo diverso accordo tra di loro) muniti di un documento di riconoscimento e dell’attestazione di nascita;
  • entro dieci giorni dalla nascita, innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il parto, muniti di un documento di riconoscimento e dell’attestazione di nascita

DOVE RIVOLGERSI

Servizi Demografici – Stato Civile


QUANDO

Entro 10 giorni dalla nascita del figlio


COSA OCCORRE

Ai fini della formazione dell’atto di nascita, la dichiarazione resa all’Ufficiale dello Stato Civile è corredata da una attestazione di avvenuta nascita contenente le generalità della puerpera, nonché le indicazioni del Comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove è avvenuta la nascita, del giorno e dell’ora della nascita e del sesso del bambino.

Se la puerpera non è assistita da personale sanitario, il dichiarante che non è neppure in grado di esibire l’attestazione di constatazione di avvenuto parto, produce una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28/12/200, n.445.


NOTE

L’Ufficiale dello Stato Civile che riceve la dichiarazione di nascita promuove l’iscrizione anagrafica del neonato nello stesso stato di famiglia della madre. I neonati da soggetti stranieri regolarmente residenti sono iscritti nell’anagrafe del Comune di residenza dei genitori o nel Comune di residenza della madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse.

L’Ufficio Anagrafe che effettua l’iscrizione anagrafica per nascita del neonato provvede  all’assegnazione del codice fiscale presso l’Agenzia delle Entrate. Dei suddetti adempimenti viene data comunicazione scritta ai genitori.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Codice Civile;

D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Nuovo Ordinamento dello Stato Civile)

Legge 218/1995 (Diritto Internazionale Privato)

Pagina aggiornata il 27/10/2023

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