ISEE Informazioni generali

Per la richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito o di servizi di pubblica utilità è prevista la valutazione della situazione economica del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare.  A tal fine sono calcolati due indici: l’ISE (indicatore della situazione economica) e l’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

L’ISE è determinato dalla somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare e del venti per cento del loro patrimonio; l’ISEE scaturisce invece dal rapporto tra l’ISE e il parametro desunto dalla scala di equivalenza (un parametro crescente al crescere del numero dei componenti il nucleo familiare, che tiene conto delle economie di scala derivanti dalla convivenza; il parametro è maggiorato in presenza di alcune caratteristiche rilevanti nel nucleo familiare, come ad esempio la presenza di più di due figli a carico, di genitori lavoratori con figli minorenni, di nuclei monogenitoriali. Il nucleo familiare di riferimento è composto, in linea generale, dal dichiarante, dal coniuge e dai figli, nonché da altre persone con lui conviventi e da altre persone a suo carico ai fini IRPEF, con alcune eccezioni e particolarità previste dalla normativa.

L’applicazione dell’ISEE per l’accesso a prestazioni sociali agevolate o benefici economici erogati dal Comune, garantisce ai cittadini che la loro condizione economica sia valutata secondo criteri equi, definiti univocamente su tutto il territorio nazionale.

La normativa prevede la sottoscrizione, da parte del cittadino, della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) contenente i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare, e la trasmissione della stessa all’INPS, anche tramite un centro di assistenza fiscale. L’INPS elabora la DSU presentata, effettua i controlli e rilascia, entro 10 giorni lavorativi, l’attestazione ISEE.

I dati contenuti nella DSU sono in parte autodichiarati ed in parte acquisiti dall’INPS nei propri archivi e in quelli dell’Agenzia delle Entrate.

La DSU ha validità annuale, dal momento della presentazione fino al 31 dicembre dello stesso anno, per tutti i componenti il nucleo familiare. Si ricorda che, essendo un’autocertificazione, è resa sotto la responsabilità del dichiarante che firma in proprio e per gli altri componenti del nucleo familiare, ed è sottoposta ai controlli che il Comune è tenuto ad effettuare  – ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/2000 – sulle dichiarazioni prodotte per l’accesso a benefici economici o prestazioni sociali agevolate.

Per ulteriori informazioni, per la modulistica, per le istruzioni alla compilazione della DSU e le FAQ si rimanda al sito www.inps.it – L’ISEE 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n.159 – “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)”

Pagina aggiornata il 26/10/2023

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